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Cassazione: niente rinvio d'udienza all'imputato che deve sostenere l'esame - venerdì 10 dicembre 2010

Non va riconosciuto il legittimo impedimento all'imputato che dichiari genericamente di dover sostenere nel giorno del'udienza un esame universitario. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.43210/2010) specificando che non può considerarsi sufficiente un generico richiamo al diritto allo studio "senza in alcun modo documentare l'assoluta inconciliabilità dei due impegni". Nella fattispecie la Corte fa notare che non risulta che "l'esame dovesse svolgersi in orario o in luoghi del tutto incompatibili con la presenza in udienza, né l'assoluta necessità di svolgere la prova in quel giorno". In sostanza non è risultato che vi fosse l'assoluta necessità di svolgere la prova in quel giorno per esigenze particolari, come ad esempio la chiusura del ciclo di studi in quella sezione d'esame, come tale non rinviabile. Neppure è risultato sussistere qualsivoglia altra situazione assimilabile alla richiamata forza maggiore, che potesse porsi, quale seria alternativa, allo svolgimento del dibattimento, per di più già rinviato in precedenti occasioni, anche sulle sollecitazioni della difesa.
(Data: 07/12/2010 11.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)

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Cassazione: mamma e papa' debbono mantenere i figli finche' non trovano lavoro consono alla condizione sociale della famiglia - mercoledì 17 novembre 2010
I figli vanno mantenuti anche se sono diventati maggiorenni e finchè non abbiano trovato "un mestiere rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia". Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.22909/2010), sottolineando come il il dovere di mantenimento "perdura indipendentemente dalla maggiore eta'". Per questo mamma e papa' dovranno mantenere i figli non solo fino a quando non troveranno un mestiere "confacente alla loro preparazione e inclinazione" ma finchè non lo troveranno, nei limiti del possibile, anche consono alla "condizione sociale della famiglia". E la regola vale anche per i genitori adottivi. La Corte si è occupata del ricorso di un comune della provincia di Napoli, che ha chiesto e ottenuto il rimborso di 48 mila euro spesi per il collocamento in una casa famiglia di tre figli adottati da una coppia. I figli erano stati allontanati dalla famiglia adottiva perchè trovati in stato di abbandono.
Altre informazioni su questa sentenza
(Data: 16/11/2010 11.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)
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No al riconoscimento del “legittimo impedimento” di partecipare all’udienza se avvocato era a conoscenza dell’impegno prima di assumere l’incarico. - sabato 13 novembre 2010
Con la sentenza n. 39594 la Corte di cassazione ha stabilito che è non può essere concesso al difensore un rinvio della udienza per un impegno concomitante se quando ha accettato l’incarico ne era già a conoscenza. Il principio di diritto è stato messo nero su bianco dalla sesta sezione penale su ricorso proposto da un avvocato avverso una sentenza della Corte di Appello di Ancora che aveva rigettato il ricorso vertente sulla richiesta di rinvio della udienza per un impegno concomitante. Anche la Corte di Cassazione non ha però riconosciuto il legittimo impedimento a partecipare all’udienza in quanto l’avvocato era già a conoscenza dell’impegno prima ancora di accettare l’incarico. Come si legge infatti dalla parte motiva della sentenza che motiva la decisione dei giudici di legittimità “in caso di impegni professionali preesistenti al conferimento dell'incarico al difensore difetta il requisito della "legittimità" dell'impedimento, per l'intrinseca impossibilità di considerare legittimo e validamente opponibile all'autorità giudiziaria un impedimento esistente e conosciuto al momento dell'accettazione della nomina, che risultava sin dall'origine incompatibile con l'espletamento del nuovo mandato.” La Corte ha infatti spiegato che “in caso di istanza di rinvio per impedimento professionale del difensore, impedimento a quest’ultimo già noto all’atto della nomina finalizzata all’espletamento dell’incarico in relazione al quale si chiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell’art. 420 ter, comma quinto, c.p.p., perché la formulazione della norma, intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimento che sopravvengono all’atto di nomina ed all’accettazione del mandato difensivo, e non anche a quelli preesistenti al conferimento dell’incarico”.
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Furto in casa suocera... - lunedì 8 novembre 2010
Non c'è giustificazione che tenga. Il furto in casa della mamma di lei fatto al solo scopo di potersi sposare resta comunque un reato e non ci possono essere sconti di pena. Lo ha stabilito la Corte di cassazione occupandosi del caso di un ragazzo che in vista del matrimonio aveva deciso di "raggranellare" un pò di denaro rubando a casa della futura suocera. Introducendosi nell'abitazione della madre della sua fidanzata aveva rubato gioielli per un valore di circa 30mila euro e denaro contante per 700 euro. Il ragazzo veniva immortalato dalle telecamere e subito denunciato dalla futura suocera. Anche se il furto era avvenuto per racimolare il denaro necessario per le nozze al ragazzo non veniva riconociuta alcuna attenuante. Dopo la doppia condanna in primo e secondo grado il giovane si è rivolto in cassazione affermando che "il denaro prelevato comunque in qualche misura apparteneva anche a lui visto che di li' a poco avrebbe sposato la figlia" della signora derubata. La Corte (Quinta sezione penale, sentenza n.38726/2010) ha respinto il ricorso confermando la linea dura adotatta dai giudici di merito ed ha evidenziato che "tanto la sentenza di primo grado quanto quella in esame hanno dato piena ed esaustiva contezza delle prove che avevano fondato l'affermazione di responsabilita' dell'imputato". Quanto alle prove la Corte fa rilevare che le stesse date "dai fotogrammi delle telecamere che avevano ripreso l'attuale ricorrente mentre frugava nel luogo dove di consueto" la signora "riponeva il denaro", dal fatto che il padre del ragazzo aveva restituito parte della refurtiva e dalla confessione dell'imputato che si era giustificato affermando la "necessita' di accantonare denaro in vista del matrimonio".
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